IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  1955,
n. 547;
    Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n 577;
    Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
    Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
    Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609;
    In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Oggetto - Campo di applicazione
    1.  Il  presente  decreto  stabilisce,  in attuazione al disposto
dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.
626,  i  criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi
di lavoro  ed  indica  le  misure  di  prevenzione  e  di  protezione
antincendio  da  adottare,  al  fine  di  ridurre  l'insorgenza di un
incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
    2. Il presente decreto si applica alle attivita' che si  svolgono
nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a),
del  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, come modificato
dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.  242, di seguito denominato
decreto legislativo n. 626/1994.
    3. Per le attivita' che si svolgono  nei  cantieri  temporanei  o
mobili  di  cui  al decreto legislativo 19 settembre 1996, n.  494, e
per le attivita' industriali  di  cui  all'art.  1  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette  all'obbligo  della  dichiarazione  ovvero  della
notifica,  ai  sensi  degli  articoli  4  e  6 del decreto stesso, le
disposizioni di cui al presente decreto  si  applicano  limitatamente
alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.