IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n 577; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609; In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Decreta: Art. 1. Oggetto - Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. 2. Il presente decreto si applica alle attivita' che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994. 3. Per le attivita' che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attivita' industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.